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By 23 Luglio 2018Luglio 18th, 2022No Comments

Protocollo d’intesa tra EUrepack e PolieCo

Protocollo di intesa

Protocollo d’intesa tra il Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Beni a base di Polietilene – PolieCo e il Consorzio EUrepack

Premesso che

Il Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Beni a base di Polietilene – PolieCo, C.F. 05119661006, con sede in Roma in Piazza di Santa Chiara 49, nella persona del Presidente protempore, Enrico Bobbio (da ora “PolieCo”)

e

European Resuable Packaging & Reverse Logistics Consortium – EUrepack, P.IVA 03148990124 , con sede in Gallarate (VA) 21013 in Via Cavallo 12, nella persona del Presidente protempore, Carlo Milanoli. (da ora “EUrepack”),

congiuntamente “le Parti”

  • PolieCo, soggetto con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, è il consorzio istituito ai sensi dell’art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. con la finalità di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni a base di polietilene destinati allo smaltimento;
  • In particolare il comma 8, lettera d), del medesimo articolo 234 indica tra i compiti di PolieCo anche quello di promuovere l’informazione agli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento;
  • A sua volta lo Statuto di PolieCo, all’art. 3, comma 1, lettera d), recependo l’indicazione di legge, inserisce e meglio declina tra le finalità istituzionali del Consorzio stesso quella di  promuove l’informazione e la formazione, comunque intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione dei rifiuti di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l’altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;
  • EUrepack è un consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 ss Cod.Civ., senza fini di lucro, costituito nel 2010 per iniziativa di un gruppo di Imprese del settore dei contenitori riutilizzabili e della loro logistica, per operare su tutto il territorio nazionale al fine di raggiungere l’obiettivo di promuovere e facilitare la diffusione dei contenitori riutilizzabili, ritornabili e riciclabili, in luogo di quelli a perdere, in tutti i settori della produzione e distribuzione dei beni di largo consumo;
  • EUrepack, operando con fini di mutualità tra le imprese consorziate, per l’art. 3 del suo Statuto promuove e realizza, tra l’altro, progetti volti a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al documento COM(2001)68, denominato“Green Paper on the Integrated Product Policy”, che introducendo il concetto di Progettazione Integrata dei Prodotti, indirizza le attività di progettazione e produzione verso soluzioni tecniche e tecnologiche sempre più eco-compatibili; a realizzare la massima integrazione tra le imprese operanti sulla filiera produttiva e distributiva dei beni di largo consumo, allo scopo di ottimizzare i costi della logistica di filiera e di massimizzare l’efficienza nel ritorno dal mercato dei contenitori riutilizzabili; ad introdurre e sperimentare nuove tecnologie atte a garantire la sempre più agevole ed affidabile tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, e dei contenitori riutilizzabili nella logistica di ritorno degli stessi; a garantire ai consumatori finali un servizio di efficienza e qualità sempre più elevata, a costi ottimizzati;
  • L’art. 179 del citato decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. introduce nell’ordinamento nazionale i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti già stabiliti dalla Direttiva 2008/98 CE del 19 novembre 2008, i quali prevedono una vera e propria gerarchia nel cui rispetto deve avvenire la gestione dei rifiuti, per cui la “preparazione per il riutilizzo” si pone come soluzione preferibile al “riciclaggio” e seconda soltanto alla “prevenzione”. Tale gerarchia stabilisce infatti un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, per cui nel suo rispetto devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. 

Considerato che

  • una quota significativa dei manufatti oggetto dell’attività dei Consorziati di EUrepack è prodotta utilizzando polietilene;
  • di questi manufatti prodotti con polietilene, una quota altrettanto significativa rientra solo occasionalmente nella nozione di “imballaggio”, ossia quando sono utilizzati per la commercializzazione dei prodotti ma non quando sono utilizzati nell’ambito del loro ciclo produttivo;
  • in particolare quando tali manufatti sono utilizzati nell’ambito della produzione agricola per la movimentazione interna dei prodotti,  le O.P. (Organizzazioni di Produttori) agricole possono richiedere le sovvenzioni previste dal MIPAAF nell’ambito dei programmi operativi nei settori dei prodotti  ortofrutticoli freschi e trasformati, in quanto l’Allegato, parte C, al D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 stabilisce in maniera chiara e non controvertibile che l’acquisto di contenitori (ad esempio bins) per movimentazione interna, conferimento e stoccaggio rientra tra le spese di investimento ed è pertanto sovvenzionabile.

Le parti concordano quanto segue

  1. I “Premesso” e i “Considerato” sono parte integrante e sostanziale della presente intesa;
  2. PolieCo e EUrepack, ognuno per le proprie aree di competenza, intendono collaborare per la diffusione dell’utilizzo di contenitori riutilizzabili in polietilene, al fine di ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e di contribuire all’applicazione della “gerarchia” europea citata in premessa. A tal fine, a titolo indicativo e non esaustivo, potranno essere organizzate iniziative congiunte, anche pubbliche, di informazione e sensibilizzazione delle Imprese e dei Consumatori, potranno essere realizzati studi e ricerche sia sui potenziali settori di applicazione ed utilizzo dei contenitori riutilizzabili in Italia sia di benchmark con analoghe esperienze estere, potranno essere approntati e diffusi marchi di qualità per il miglior riconoscimento dei contenitori in polietilene riutilizzabili;
  3. EUrepack si impegna ad informare i propri consorziati circa il corretto campo di applicazione della nozione di imballaggio e, laddove i manufatti da essi prodotti, qualora in polietilene, non vi rientrassero, a sensibilizzarli circa gli obblighi di adesione a PolieCo;
  4. In ragione dell’indubbia valenza ambientale dei contenitori riutilizzabili in polietilene e del loro contributo ad alleggerire il peso ambientale ed economico dei rifiuti, PolieCo, al fine di incentivare la preparazione per il riutilizzo in ossequio alla “gerarchia” di cui in premessa, si impegna ad assoggettare i contenitori in polietilene riutilizzabili di sua competenza, sulla base delle indicazioni fornite da EUrepack e fermo restando il suo pieno diritto di espletare gli opportuni controlli, al solo “contributo base”, che attualmente è pari a 9,5 (nove//5) €/ton .
  5. La gestione del presente protocollo d’intesa è demandata ad un Comotato di Gestione formato da un rappresentante nominato da PolieCo e uno nominato da EUrepack, che si riunisce almeno ogni sei mesi alternativamente presso la sede PolieCo e presso la sede EUrepack. E’ compito di tale Comitato anche elaborare proposte di modifiche ed integrazioni del Protocollo da sottoporre ai Presidenti per l’approvazione.
  6. Il protocollo d’Intesa ha validità un anno dalla data di sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovato se una delle parti non comunica per iscritto entro tre mesi dalla scadenza la sua volontà di recesso.
  7. Il presente Protocollo d’Intesa è sottoposto ai rispettivi Consigli di amministrazione, nelle forme e modi previsti dai rispettivi Statuti, per la ratifica definitiva.