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By 14 Settembre 2019Luglio 26th, 2022No Comments

Incontro a Bruxelles con i funzonari della DG Ambiente che si occupano di packaging

Incontro Bruxelles packaging - Eurepack

Giovedì 13 settembre, a Bruxelles, Carlo Milanoli, Andrea Di Mauro e Gianni Marella hanno preso parte all’incontro, organizzato da Clarissa Morawski di Reloop, tra gli stakeholders europei del mondo del riutilizzo e la sezione Packaging della DG Ambiente della Commissione Europea.

All’incontro, dal titolo “Measuring, Reporting and Expanding Reusable Packaging in Europe“, erano presenti i rappresentanti al massimo livello dei Poolers (IFCO, Europool System); di Associazioni e Consorzi per il Riutilizzo (Eurepack, Initiative Mehrweg, Recircula); dell’Associazione tedesca del vetro; di Imprese impegnate nello sviluppo di sistemi innovativi per il riutilizzo (BOREALIS, FreePackNet, MIWA).

Obiettivo dell’incontro era essenzialmente il possibile supporto di idee ai funzionari impegnati nella redazione della bozza finale di aggiornamento della Direttiva Europea su Packaging and Packaging Waste, per la parte riguardante gli imballaggi riutilizzabili. In particolare, il piano di implementazione del rinnovato art.5 della Direttiva, di seguito riportato:

Articolo 5

Riutilizzo

1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere, tra l’altro:
a) l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione;
b) la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi;
c) l’impiego di incentivi economici;
d) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.

2. Uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi…(omissis)

3. Uno Stato membro può considerare le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 6…(omissis)

4. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione di paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta entro il 31 marzo 2019 atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, nonché per il calcolo degli obiettivi…(omissis)

5. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina i dati sugli imballaggi riutilizzabili forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 12 e all’allegato III, al fine di valutare la fattibilità della definizione di obiettivi quantitativi concernenti il riutilizzo degli imballaggi, incluse le regole per il calcolo, e di qualsiasi altra misura intesa a promuovere il riutilizzo degli imballaggi. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Apre il convegno una breve introduzione del rappresentante della DG Ambiente sul lavoro che si sta facendo in relazione al menzionato art. 5, enfatizzando il passo in avanti rispetto al testo originario del 1994 che asseriva che “Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi…” e null’altro.

Initiative Mehrweg presenta uno proprio studio volto a calcolare – a partire da un mix di dati raccolti e di assunzioni di partenza (peso medio trasportato con una cassetta 60×40, valore medio del contenuto della stessa cassetta) – l’indice di copertura delle cassette riutilizzabili rispetto al totale dei movimenti di cassette di prodotti ortofrutticoli nel mercato tedesco (52% sul totale del mercato dell’ortofrutta, ca. 80% se si considera il solo canale della GDO). A loro avviso può essere un buon metodo per stabilire, per ogni stato membro, il dato di partenza e gli obiettivi di crescita del riutilizzo, così come per implementare un sistema armonizzato di reporting in accordo al rinnovato art. 5 della Direttiva.

Nella propria presentazione, Initiative Mehrweg fa anche riferimento ad uno studio del Fraunhofer-Institut, del 2013, reperibile sul sito http://www.stiftung-mehrweg.de, in cui si mettono a confronto i tassi di danneggiamento in Germania durante le operazioni logistiche, delle cassette riutilizzabili (0,02%) e di quelle monouso (0,82%).

La discussione che ne è seguita ha riguardato le assunzioni effettuate nella metodologia di calcolo dell’indice di copertura. Ha riguardato inoltre l’utilità pratica di porre un obiettivo a livello nazionale – ritenuto di complessa attuazione – riguardante genericamente l’incremento dell’indice generale di copertura di un settore di mercato come ad esempio l’ortofrutta.

Il secondo tema preso in esame, sempre inerente all’attuazione del rinnovato art. 5 della Direttiva, ha riguardato le barriere da eliminarsi per favorire la diffusione dell’imballaggio riutilizzabile.
Anche i questo caso il tema è stato introdotto da Initiative Mehrweg che ha illustrato le maggiori barriere esistenti oggi in Europa, all’adozione di cassette riutilizzabili:

  • Tasse addizionali legate al noleggio
  • IVA sui depositi cauzionali
  • Dazi doganali per le merci (e le cassette) provenienti da paesi extra UE

Queste barriere costituiscono di per sé un aggravio amministrativo, oltre che finanziario, reso più problematico dal fatto che le legislazioni fiscali nei paesi UE non sono armonizzate. Aggravio tale da disincentivare l’imballaggio riutilizzabile.

È stato rilevato che la cassetta riutilizzabile, gestita da Poolers che ne curano la gestione dell’obsolescenza fino al diretto riciclo nella produzione di nuove cassette, non entra mai nel tradizionale circuito della raccolta dei rifiuti. Pertanto, su quelle cassette in nessuno Stato membro dovrebbe essere applicato il contributo previsto dalla Direttiva, salvo che sulla frazione dispersa.

Nella discussione è stato fatto poi notare che oltre alle barriere di carattere amministrativo e fiscale, sussistono barriere di complessità organizzativa, oltre che di carattere culturale e psicologico da parte dei consumatori, con cui i retailers sono costretti a fare i conti e che rendono molto problematica in determinati settori l’adozione di contenitori riutilizzabili in luogo di quelli monouso.

Nonostante le complessità evidenziate, è stato unanime l’invito a proseguire nella collaborazione con la Commissione Europea sul tema di come rendere sempre più diffusa l’adozione di imballaggi riutilizzabili, osservando che se si vogliono trovare soluzioni semplici ed immediatamente attuabili, il focus va necessariamente circoscritto. È stata perciò proposta la creazione di tavoli di lavoro che si occupino, ad esempio, di reverse logistics; di armonizzazione delle legislazioni sul deposito cauzionale; della creazione di un “passaporto verde” per le cassette riutilizzabili che attraversano i confini della UE.

L’incontro infine si è concluso con società Ceca MIWA che ha presentato un progetto – attualmente in fase di sperimentazione (cfr. http://www.miwa.eu) – di contenitori riutilizzabili “intelligenti” per la logistica a rifiuti zero tra il fornitore e il banco del punto vendita, nella distribuzione di prodotti sfusi.